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Inviato: 06/10/2009 09:54:23
Data Ultima Modifica: 06/10/2009 09:55:43 
Oggetto: CERTIFICAZIONE ENERGETICA: I QUATTRO CASI IN CUI NON SE NE PUO' FARE A MENO
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LEGGI DI RIFERIMENTO:


Dlsg 19 agosto 2005, n.192
Dlsg 30 maggio 2008, n.115
Legge 27 dicembre 2007, n. 244
Dpr 2 aprile 2009, n.59
Dm 26 giugno 2009 (LINEE GUIDA)

La certificazione energetica risulta obbligatoria in quattro casi specifici:


- ristrutturazioni totali o nuove costruzioni (da presentarsi al momento del fine lavori per ottenere l'agibilità dell'edificio. N.B. Il costruttore che non consegni l'attestato all'acquirente è punito con sanzione amministrativa da 5000 a 30000 euro.)

- trasferimenti a titolo oneroso (non solo le compravendite di interi immobili ma anche di quote o parti di questi, nonche la vendita di diritti reali, quali usufrutto e nuda proprietà)

- sottoscrizione di contratto a conto energia

- interventi per i quali si accede ad agevolazioni ed incentivi statali, atti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici (lavori per i quali è possibile richiedere la detrazione fiscale del 55%).

La certificazione energetica non è invece prevista nelle agevolazioni per impianti fotovolatici.

E' interessante invece sapere che è possibile redarre una certificazione energetica condominiale, per edifici multipiano o villette a schiera, che presentino caratteristiche di ripetibilità, per quanto riguarda impianti ed esposizione. Saranno differenziati dunque appartamenti al piano terra e all'ultimo piano, che presentano condizioni particolari.

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